ANALISI DEMOCRAZIA E DIRITTI UMANI LE RIFORME DEL GOVERNO MELONI Il premierato elettivo Marco Valbruzzi e Sofia Ventura Gennaio 2025 Il sistema di governo italiano è tradizionalmente instabile a causa della forte frammentazione del panorama partitico e tutti i precedenti tentativi di riforma non sono stati in grado di trovare formule che risolvessero questo problema. Con la prevista riforma l’attuale governo Meloni vuole rafforzare il ruolo della carica di Presidente del Consiglio a scapito della carica di Presidente della Repubblica. Di fatto, però, la carica presidenziale verrebbe fortemente ridimensionata e, ad esempio, il potere di nomina del Presidente verrebbe abolito. Il paper mostra perché la riforma prevista, attualmente all’esame della Camera dei Deputati, non può risolvere i problemi strutturali del sistema di governo italiano nella sua forma attuale, ma può addirittura aggravarli. DEMOCRAZIA E DIRITTI UMANI LE RIFORME DEL GOVERNO MELONI Il premierato elettivo  Contenuto 1. INTRODUZIONE 2 2. LA PREMESSA: GOVERNI DEBOLI E RIFORME FALLITE 2 3. DIRETTA DELL’ESECUTIVO E LA SCELTA DEL PREMIERATO 3 4. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 4 5. UN TESTO CONTRADDITTORIO E‘SIMBOLICO’ 4 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 5 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – IL GOVERNO ITALIANO DI GIORGIA MELONI 1. INTRODUZIONE Da almeno quarant’anni il sistema politico italiano è alla ricerca di una riforma della forma di governo che risolva alcune disfunzioni del suo“tradizionale” impianto istituzionale parlamentare. In particolare, l’obiettivo di fondo di tutti i tentativi esperiti finora, al di là delle diverse soluzioni proposte, è quello di ridurre il livello di instabilità governativa; una condizione che nel tempo ha finito per pesare negativamente anche sull’efficacia decisionale dei quasi settanta esecutivi che si sono formati dal dopoguerra ad oggi. Anche l’attuale governo Meloni ha deciso di inserirsi in questa lunga – e finora fallimentare – tradizione di riforme, avanzando una sua singolare proposta che cerca di tenere assieme alcuni principi cardine del parlamentarismo con l’elezione diretta del Primo ministro. La discussione su questa riforma, denominata“premierato elettivo”, è attualmente bloccata alla Camera de deputati, dove si sta cercando di capire se e come superare alcune evidenti contraddizioni contenute nel progetto riformatore messo in campo dal governo guidato da Giorgia Meloni. Dunque, il futuro della riforma dipende dalla strategia che l’esecutivo deciderà di adottare nei prossimi mesi. 2. LA PREMESSA: GOVERNI DEBOLI E RIFORME FALLITE Il sistema di governo italiano è stato caratterizzato sin dagli anni Cinquanta da una significativa instabilità governativa, legata a sua volta da una frammentazione del sistema partitico crescente nei decenni. Se il funzionamento del sistema parlamentare italiano è stato indebolito nella sua capacità di produrre governi stabili ed efficaci dalla natura del sistema partitico, parimenti il disegno istituzionale concepito dai padri costituenti e confluito nella Costituzione del 1948 è stato oggetto fin dal dopoguerra(si pensi alle acute analisi del giurista Giuseppe Maranini 1 ) di riflessioni e critiche. Le ultime sovente concentrate sulla debolezza dell’esecutivo scaturita dai lavori costituzionali, un esecutivo privo di reali strumenti per concretizzare la propria funzione di direzione politica a fronte di un parlamento posto al‘centro’ del sistema. Ma è dagli anni Ottanta che vengono avanzate concrete proposte di riforma 2 . Tra gli anni Ottanta e Novanta si susseguirono ben tre Commissioni bicamerali, create in Parlamento rispettivamente nel 1983(Bozzi), nel 1993(De Mita – Iotti) e nel 1997(D’Alema) per cercare di intraprendere un percorso di innovazione istituzionale(comprendente anche, seppur non esclusivamente, la forma di governo) attraverso un accordo tra le diverse forze politiche della maggioranza e dell’opposizione. Durante i lavori della Commissione bicamerale presieduta dall’allora segretario del maggior partito della sinistra(DS, Democratici di Sinistra), Massimo D’Alema, emerse anche il progetto di una revisione radicale della forma di governo, sul modello del sistema semipresidenziale vigente in Francia. Negli anni Duemila sono state approvate due riforme costituzionali riguardanti l’assetto istituzionale, ma solo con il sostegno della maggioranza di governo e, per questo, poi sottoposte a voto popolare e bocciate. La prima, nel 2005, fu votata dalla maggioranza di centrodestra, durante il governo di guidato da Silvio Berlusconi. Essa, per quanto concerne la forma di governo, prevedeva strumenti di“razionalizzazione del parlamentarismo”, come la fiducia votata al governo dalla sola Camera dei Deputati(la Camera bassa) e il potere di scioglimento della Camera, sempre in capo al Presidente della Repubblica, ma«su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità», oltre a diversi meccanismi per rafforzare l’azione del governo e l’affermazione della propria agenda nei lavori parlamentari. Fortemente criticata dai partiti dell’opposizione, la riforma fu sottoposta a referendum su richiesta di più di cinque Consigli regionali, più di cinquecentomila elettori e più di un quinto dei membri della Camera, richieste rese possibili dalla Costituzione non essendo la riforma stata votata con la maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuna delle camere. Debolmente sostenuto dallo stesso Silvio Berlusconi, che nel frattempo era uscito sconfitto dalle elezioni politiche dell’aprile 2006, il testo di revisione costituzionale fu bocciato dal 61,3% dei votanti. Analogo destino ebbe, nel 2016, la riforma costituzionale proposta dal governo guidato dall’allora leader del Partito Democratico(PD) Matteo Renzi. Al contrario della riforma del 2005, quella proposta da Renzi non affrontava direttamente la questione della forma di governo e del rapporto tra Governo e Parlamento, fatto salvo per l’intervento sul sistema bicamerale, con il rafforzamento della Camera dei Deputati a scapito del Senato(per il quale era prevista una nuova composizione) e il coinvolgimento nel legame fiduciario tra Governo e Parlamento solo della prima. Nonostante la riforma fosse stata presentata come mirante a rafforzare il sistema di governo, il progetto approvato dalle Camere non prevedeva nulla relativamente ai poteri dell’esecutivo, attribuendo anzi alla Camera dei Deputati la «funzione di indirizzo politico». Anch’essa, come si è detto, non superò il verdetto del voto popolare(bocciata dal 59% dei votanti) 3 . L’instabilità politica è comunque rimasta una caratteristica del sistema politico italiano, così come la difficoltà dei governi di affermare la propria agenda attraverso gli strumenti“ordinari” previsti dalla Costituzione, anche a fronte di maggioranze risicate, divise e non sempre disciplinate 4 . Per questo, ormai da decenni, gli esecutivi hanno fatto sempre 1 G. Maranini, Storia del potere in Italia(1848–1967), Corbaccio, 1999. 2 C. Fusaro, Per una storia delle riforme istituzionali(1948–2015). Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 45(2), 2015, pp. 431–555. 3 A. Pritoni, M. Valbruzzi e R. Vignati(a cura di), La prova del no. Il sistema politico italiano dopo il referendum costituzionale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016. 4 G. Pasquino e M. Valbruzzi, Sistemi democratici comparati, Bologna, Il Mulino, 2025. 2 L’elezione diretta dell’esecutivo e la scelta del premierato più massicciamente ricorso a escamotage legislativi, come l’uso arbitrario del decreto-legge(che dovrebbe essere utilizzato solo«in casi straordinari di necessità e urgenza», secondo l’art. 77 della Costituzione) e della sua reiterazione, e come il ricorso abnorme alla questione di fiducia. Gli esecutivi, dunque, hanno trovato una strada per potere esercitare un potere di indirizzo al di fuori del disegno costituzionale, spesso, però, marginalizzando il Parlamento e soprattutto impoverendo la sua capacità di svolgere quelle essenziali funzioni di dibattito e controllo. Come ha osservato a questo proposito la costituzionalista Roberta Calvano: «la funzione legislativa delle due Camere si riduce oggi quasi solo a una sostanziale acquiescenza, tramite la conversione in legge, rispetto all’abuso della decretazione d’urgenza. Il dato si aggrava poi con l’accettazione della pratica del monocameralismo alternato, con cui il ruolo di una Camera è pressoché ridotto alla sola approvazione finale di testi esaminati emendati solo nell’altra, mentre per quanto riguarda il merito dei provvedimenti ci si limita oramai quasi solo a dar corso alle procedure di approvazione di atti richiesti dal Governo e dall’Ue» 5 . 3. L’ELEZIONE DIRETTA DELL’ESECUTIVO E LA SCELTA DEL PREMIERATO Il governo di Giorgia Meloni, insediatosi il 22 ottobre 2022, marca la propria intenzione di presentarsi come un governo“di cambiamento” anche sul piano istituzionale nominando un ministro per le riforme istituzionali(Elisabetta Casellati, di Forza Italia). La conquista del governo costituisce l’occasione per cercare di realizzare quel cambiamento della forma di governo in senso“presidenziale” auspicata già dai partiti progenitori del partito di Meloni, Fratelli d’Italia, ovvero il Movimento Sociale Italiano(MSI) e Alleanza Nazionale(AN), così come(anche se sempre in modo generico e confuso) nei documenti programmatici del nuovo partito creato dalla Presidente del Consiglio nel 2012. Nel giugno del 2018 viene presentato un progetto di legge costituzionale, prima firmataria Giorgia Meloni, per introdurre in Italia un sistema di governo semipresidenziale, ispirato(confusamente) al sistema inaugurato in Francia nel 1958. Il progetto conteneva al suo interno, in realtà, diverse contraddizioni, a partire dalla previsione della“sfiducia costruttiva”, tipica del modello parlamentare e funzionale solo in quel modello 6 . Nel programma per le elezioni legislative del settembre 2022 è ribadito l’obiettivo della«riforma presidenziale dello Stato», anche se nuovamente in forma generica. La prudenza della Presidente del Consiglio, attenta a creare possibili convergenze sulla sua proposta e, soprattutto, a non stravolgere nel suo progetto di riforma la figura del Presi5 R. Calvano, Premierato: Disfunzionalità e criticità. il Mulino, 73(3), 2024, pp. 33–34. 6 M. Valbruzzi e S. Ventura, Le riforme costituzionali in Italia. Le proposte della destra al governo, Friedrich Ebert Stiftung, 2023. https:// library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/20584.pdf dente della Repubblica e il suo ruolo di“garante” super partes, tanto più nella misura in cui tale ruolo è ricoperto dal 2015 da una figura che gode di un ampio consenso, ovvero Sergio Mattarella, ha portato a sostituire all’idea di una figura presidenziale direttamente eletta dai cittadini, quella di un capo di governo, parimenti eletto direttamente dal corpo elettorale. Ciò che è stato preservato è il principio della elezione diretta del vertice esecutivo. Ed è infatti questo principio che soprattutto è caro alla Presidente del Consiglio e al suo partito(FdI), nella misura in cui segnala la volontà di dare voce alla“volontà popolare”. La stessa Giorgia Meloni nel suo discorso alla Camera per chiedere la fiducia al suo governo aveva fatto riferimento a una riforma«in senso presidenziale» che restituisse«centralità alla sovranità popolare» 7 , sottintendendo, con il verbo“restituire”, che tale centralità era stata sottratta al“popolo” dal sistema vigente: un regime parlamentare suscettibile di creare in Parlamento maggioranze di governo non direttamente espressione del voto popolare. Il riferimento polemico riguardava soprattutto il ruolo svolto, in particolare negli ultimi decenni, dal Presidente della Repubblica sia nella fase di formazione degli esecutivi che nella gestione delle crisi di governo. È noto, infatti, che, specialmente durante le presidenze di Giorgio Napolitano(2006–2015) e Sergio Mattarella(2015–), l’influenza del Capo dello Stato nei processi di formazione degli esecutivi e di scioglimento del Parlamento sia stata assolutamente rilevante. Tant’è vero che, almeno in occasione della formazione dei governi a guida tecnica, prima con Mario Monti(2011–2013) e poi con Mario Draghi(2021–2022), alcuni studiosi hanno parlato a tal proposito di«governi del Presidente» 8 , cioè di diretta emanazione del Quirinale o che, comunque, potevano contare su una doppia fonte di legittimazione: una proveniente dal Parlamento e l’altra dal Capo dello Stato. Nella narrazione di Giorgia Meloni, restituire«centralità alla sovranità popolare» significa dunque, nella sostanza, ridurre l’influenza del Presidente della Repubblica nel processo di formazione/sostituzione degli esecutivi. Con un premier eletto direttamente dai cittadini-elettori, il potere di nomina formalmente in capo al Presidente della Repubblica(art. 92) e la sua valutazione sul possibile scioglimento anticipato delle Camere(art. 88), diventerebbero prerogative esistenti unicamente sulla carta(costituzionale), ma non esercitabili nei fatti. In questo modo, la figura del Capo dello Stato finirebbe per essere, de facto, depotenziata, a fronte di un Presidente del Consiglio legittimato – e quindi“incaricato” – direttamente dal popolo. Questo, a sua volta, renderebbe praticamente impossibile far ricorso, come avvenuto in passato, a governi di tipo tecnico indicati dal Presidente della Repubblica e“accettati” dal Parlamento per risolvere situazioni emergenziali. 7 ll discorso integrale di Giorgia Meloni alla Camera:«Sono un under-dog, stravolgerò i pronostici», https://www.huffingtonpost.it/ politica/2022/10/25/news/il_discorso_integrale_di_giorgia_meloni_ alla_camera-10494572/ 8 Cfr. C. Fusaro, Ruolo del presidente della Repubblica e forma di governo in Italia. L’ipotesi semi-presidenziale. Civitas Europa, 30(1), 2013, pp. 7–30; N. Lupo, I“governi tecnici” nell‘esperienza repubblicana italiana, Ventunesimo Secolo, 14(36), 2015, pp. 9–37. 3 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – IL GOVERNO ITALIANO DI GIORGIA MELONI L’elezione diretta, poi, secondo Meloni, avrebbe il potere taumaturgico di trasformare una democrazia«interloquente», ovvero una democrazia frenata nel suo funzionamento dalla ricerca di compromessi(come se i compromessi non fossero parte del processo democratico), a una nuova ed efficacie«democrazia decidente» 9 . 4. IL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Il disegno di legge governativo di riforma costituzionale vertente sulla forma di governo e che se definitivamente approvato dovrebbe introdurre il“premierato elettivo” nell’ordinamento italiano è stato presentato il 15 novembre 2023 al Senato e qui approvato, dopo che sono state apportate delle modifiche nei lavori della Commissione Affari Costituzionali, alla fine del mese di aprile del 2024. Dal Senato è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 18 giugno 2024. Qui è stato sottoposto ad un primo esame dalla Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 4 luglio, insieme a un testo dai contenuti analoghi presentato dai parlamentari del piccolo partito guidato da Matteo Renzi(un partito centrista), Italia Viva(IV). Nello stesso mese sono seguite le audizioni in commissione di giuristi e (pochi) scienziati politici. Il processo, nel momento in cui scriviamo(ottobre 2024) è fermo a questi passaggi. A questo proposito, osservatori attenti hanno ipotizzato che per sfuggire alla delegittimazione proveniente da una eventuale sconfitta nel referendum costituzionale che sarebbe sicuramente richiesto per abrogare il premierato, l’attuale governo tergiversi per spostare l’approvazione della riforma alla fine della legislatura, proiettando così il referendum sulla riforma alla legislatura successiva. Il testo della riforma prevede che il Capo del Governo sia eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni(e per non più di due volte consecutive) e che contestualmente siano anche elette le due Camere. Esso rinvia alla legge ordinaria la scelta della legge elettorale, anche se stabilisce che essa debba prevedere«un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio». È evidente l’intento di garantire in modo certo che il Presidente del Consiglio eletto dai cittadini abbia anche una maggioranza in Parlamento. In tale situazione non esiste per il Presidente della Repubblica alcuna discrezionalità: «Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri». Il capo del Governo così eletto deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere; nel caso in cui la mozione di fiducia al governo guidato dal suo Presidente eletto non passi, il Presidente della Repubblica gli rinnova l’incarico per un secondo tentativo e se anche quest’ultimo fallisce si procede allo scioglimento del Parlamento. Le Camere vengono sciolte anche nel caso in cui venga approvata una mozione di sfiducia al governo, secondo il principio del simul stabunt, simul cadent. In altri e diversi casi di dimissioni il Presidente del Consiglio dimissionario può: a) chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere(e il Presidente della Repubblica deve, in questo caso, procedere allo scioglimento); b) conferire l’incarico per formare un nuovo Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto nelle liste collegate al Presidente del Consiglio. Ma, tutto ciò, solo una volta nella stessa legislatura. Una norma formulata in modo bizzarro, dal momento che non si comprende come un Presidente del Consiglio che abbia presentato le dimissioni possa chiedere alcunché al Presidente della Repubblica. In caso, infine, di decadenza, impedimento permanente o morte il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico a un parlamentare sempre eletto in collegamento col Presidente del Consiglio non più in grado di svolgere il ruolo, anche qui solo una volta nella legislatura. 5. UN TESTO CONTRADDITTORIO E“SIMBOLICO” Il progetto, qui illustrato nelle sue parti più significative e discriminanti, ha sollevato una pluralità di obiezioni tra studiosi e addetti ai lavori, a partire dalle audizioni tenutesi alla Commissione Affari Costituzionali sia della Camera che al Senato. Qui si può osservare innanzitutto che il modello del“premierato elettivo” ha un solo precedente nella storia delle democrazie, in Israele; un precedente di breve durata e fallimentare. Il fallimento dell’esperienza israeliana, caratterizzata da continui avvicendamenti di governi e scioglimenti, è stata sovente individuata nella frammentazione del sistema partitico e nell’impossibilità, quindi di formare solide e omogenee maggioranze 10 . La riforma pretenderebbe di ovviare a questo inconveniente costruendo artificialmente maggioranze con un premio di maggioranza nella legge elettorale alla lista più votata. Tuttavia, un tale premio, specialmente in uno scenario, come quello italiano, caratterizzato da offerta politica probabilmente multipolare e certamente frammentata, avrebbe un effetto altamente distorcente delle preferenze degli elettori, con maggioranze relative molto lontane dal 50% artatamente trasformate in maggioranze assolute. Un tale sistema elettorale era stato approvato durante il governo di Matteo Renzi, per essere poi smantellato proprio per questo motivo dalla Corte costituzionale e quindi superato da una nuova legge elettorale, senza mai, così, essere utilizzato 11 . L’adozione di una legge elettorale a doppio turno ridimensionerebbe almeno in parte il problema, costringendo gli elettori al secondo turno a scegliere la lista preferita o me9 M. Valbruzzi e S. Ventura, Il premierato di Meloni è come le scale di Escher: non porta da nessuna parte,«Huffington Post», 1° novembre 2023. https://www.huffingtonpost.it/politica/2023/11/01/news/il_ premierato_di_meloni_e_come_le_scale_di_escher_non_porta_da_ nessuna_parte-14017394/ 10 E. Ottolenghi, Israele: un premierato fallito, in G. Pasquino(a cura di), Capi di governo, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 155–181 11 M. Valbruzzi e S. Ventura, Le riforme costituzionali in Italia, cit. 4 Considerazioni conclusive no avversata tra le due opzioni rimaste in campo, ma al momento una tale scelta non pare essere all’ordine del giorno. Inoltre, non ovvierebbe ad un altro difetto di questo progetto, ovvero la svalutazione del voto per i rappresentati della nazione, completamente preso in ostaggio dal voto per il Presidente del Consiglio, a danno della qualità dei candidati e del loro radicamento territoriale, irrilevanti in una tale competizione tra liste nazionali trascinate dal candidato alla premiership. A danno, dunque, del ruolo del Parlamento, già provato dalle distorsioni cui si è fatto riferimento nel paragrafo 2.1. Da più parti è stato inoltre osservato come anche l’obiettivo esplicitamente dichiarato, ad esempio nella stessa relazione di accompagnamento del progetto, di ottenere mediante l’elezione diretta del capo del governo forza e stabilità governativa, non sembra possa conseguire dalle disposizioni del testo della riforma. Nel caso di un sistema partitico frammentato, come quello italiano, le maggioranze non possono che essere eterogenee e questo problema non può essere ovviato da nessun premio di maggioranza nazionale, che, anzi, costituisce un incentivo per creare coalizioni a qualunque costo, compreso quello dell’eterogeneità. In tale contesto la clausola simul stabunt simul cadent – prevista come unica via in caso di mozione di sfiducia – appare semplicemente come lo strumento per aprire a scioglimenti ripetuti, impedendo, così, di trovare soluzioni di governo alternative a quelle scaturenti dalla maggioranza legata al capo del governo eletto, specialmente in situazioni di difficoltà per il Paese. Ma, come è stato osservato, la regola in Italia non è rappresentata da conflitti tra Parlamento e governo che portano a voti di sfiducia, quanto da crisi extra parlamentari. A fronte, ad esempio, del venir meno del sostegno di una parte della maggioranza o comunque di una tensione irrisolvibile tra quella parte e il capo del governo, l’opzione dello scioglimento chiesta dal capo del Governo dimissionario semplicemente, da un lato fornisce, se attuata, come nel caso precedente la rinuncia alla ricerca di una soluzione alla crisi politica in atto con fuoriuscita nella instabilità, dall’altro, se solo minacciata, un deterrente assai debole implicando anche la“testa” del capo del Governo, che per tornare a Palazzo Chigi dovrebbe di nuovo passare per una elezione diretta(a differenza di quanto accade, ad esempio, nel Regno Unito, dove un scioglimento anticipato“azzeccato” riporta al n. 10 di Downing Street il leader del partito vincente). L’altra opzione in campo, ovvero la richiesta di un nuovo mandato al capo del governo uscente o a un parlamentare delle liste che lo hanno sostenuto, da un lato non impedisce i“ribaltoni”, ovvero cambi di maggioranza, tanto avversati dai proponenti della riforma, dall’altro limita le possibilità per il capo dello Stato di trovare soluzioni a situazioni di impasse in nome di una pretesa“fedeltà” al voto popolare. premesse sulle quali poggia la riforma, ovvero la totale assenza di meccanismi di“razionalizzazione del parlamentarismo”, vale a dire di strumenti che possano effettivamente rafforzare l’operatività del governo 13 . A ulteriore riprova della natura“ideologica” della riforma, soprattutto concentrata sulla messa in scena di una blindatura della volontà popolare. 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Nonostante Giorgia Meloni abbia definito“madre di tutte le riforme” il suo progetto di cambiamento della forma di governo italiana, il cosiddetto“premierato elettivo” ideato dal governo presenta attualmente un numero così elevato di contraddizioni che ha finito per inficiarne ogni prospettiva di sviluppo. Non è un caso, infatti, che il disegno di legge si trovi in questo momento“congelato” alla Camera dei Deputati, senza alcuna indicazione governativa sulla sua possibile evoluzione. Come abbiamo visto, il“premierato elettivo” del governo Meloni, nato con l’intento di rendere più stabile ed efficace l’azione del governo, nella sua attuale formulazione rischia al contrario di irrigidire l’intero assetto istituzionale senza offrire nessuna reale garanzia di accresciuta efficacia istituzionale. Il rischio principale è di dar vita ad un premier tanto fortemente legittimato(perché eletto direttamente dai cittadini) quanto privo di particolare efficacia, e dunque a un sistema di governo meno flessibile e potenzialmente più instabile di quello odierno. Di conseguenza, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si trova ora di fronte a un bivio decisivo: riconoscere le contraddizioni insite nel progetto e riavviare daccapo l’intero processo riformatore oppure proseguire su una strada sbagliata che potrebbe portarlo a sbattere. Non è detto che da questa decisione dipenda la sopravvivenza dell’attuale governo, ma potrebbe comportare una significativa battura d’arresto per il suo operato e l’esplosione di ulteriori tensioni tra i diversi partiti della coalizione governativa. Infine, accanto a un disegno tanto complesso quanto dagli effetti indefiniti e certamente lontani dagli obiettivi dichiarati 12 , la riforma presenta un vuoto sorprendente, date le 12 R. Calvano, Premierato, cit. p. 32. 13 G. Calderisi, Un’elezione inutilmente diretta, Civiltà Socialista, novembre 2023(in Libertà Eguale, http://www.libertaeguale.it/unelezione-inutilmente-diretta/) 5 EDITORE AUTORI EDITORE Sofia Ventura è professore associato di Scienza Politica presso l’Università di Bologna dove tiene i corsi di Politica comparata, Leadership e comunicazione politica, Leadership, médias et opinion publique. Editore: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. Godesberger Allee 149| 53175 Bonn| Germania E-Mail: info@fes.de Marco Valbruzzi insegna Scienza politica all’Università di Napoli Federico II ed è Adjunct Professor alla Gonzaga University di Firenze. Dipartimento editoriale: Fondazione Friedrich Ebert in Italia Piazza Adriana 5| 00193 Roma| Italia Responsabile: Armin Hasemann| Direttore| FES Italia Piazza Adriana 5| 00193 Rom| Italia Tel.:+39-06-82-09-77-90 https://italia.fes.de/ Disegno: pertext, Berlin| www.pertext.de Contatto: info.italy@fes.de Instagram: @fes_italy Twitter: @FES_Italia L’uso commerciale dei media pubblicati dalla Fondazione Friedrich Ebert non è concesso senza autorizzazione scritta da parte della Fondazione. Le pubblicazioni della Fondazione Friedrich Ebert non possono essere utilizzate come materiale per campagne elettorali. 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